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In data 23/12/2016 13:54:56 a pubblicato
TopGan
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Tutta la Legge di Bilancio In Gazzetta Ufficiale
(legge 232/2016, GU 297/2016)

In Gazzetta Ufficiale la Manovra finanziaria con l'intero capitolo sulle pensioni. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
In allegato il PDF


Via libera alle misure sulle pensioni. La pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016, GU 297/2016) concede l'ufficialità ad una serie di novità per il prossimo anno per anticipare l'età pensionabile. In primis la manovra contiene una ottava salvaguardia pensionistica (l'ultima questa volta) in favore di altri 30.700 lavoratori che potranno, in via eccezionale, pensionarsi sfruttando le vecchie regole di pensionamento vigenti prima della Riforma Fornero. 

Nella Riforma pensioni in Legge di stabilità esiste per i precoci UNA MANCANZA O UNA DIMENTICANZA VOLUTA?

Nella legge di stabilità in merito alla riforma delle pensioni per i lavoratori (Art 1 comma 199) che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo  precedenti  il raggiungimento del diciannovesimo anno di età Possono accedere a quota 41 solo quelli previsti un elenco fatto dalla stessa legge.

Pero al ponto D “sono lavoratori dipendenti di cui  alle  professioni  indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono,  al  momento del pensionamento, da almeno sei anni in via  continuativa  attività lavorative per le quali è  richiesto  un  impegno  tale  da  rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in  modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le  condizioni  di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.”

Pertanto un Lavoratore che è precoce ma è anche usurante o Gravoso per 40 anni e 7 mesi e gli ulti mesi invece perché il datore di lavoro rendendosi conto che non ce la può fare più lo sposta in un uffici.

Ma non riesce ad essere invalido per il 74%, quindi anche se ha tutti i requisiti che lo rendono precoce e anche usurante in base al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Visto che quest’ultimo ne tiene conto e stabilisce che in mancanza degli ultimi 7 anni si può avere diritto avendo la metà degli anni lavorati.

Questo disgraziato non potrà andare con i 41?

Perché nella legge non anno previsto dimenticandosi o per volere che uno dopo tanti anni di lavoro gravoso o usurante sicuramente la sua risposta non sarà più coerente per quella mansione.

A questo Punto speriamo che nel decreto attuativo se ne rendano conto e fanno la dovuta correzione.

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