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In anteprima i testi dei due DPCM approvati dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana in favore dei lavoratori precoci e per l'APE sociale.![]() Gli anticipi pensionistici contenuti nella legge di bilancio per il 2017 in favore degli ultra 63enni e dei lavoratori precoci in condizione di difficoltà sono pronti. I provvedimenti sono stati approvati da Palazzo Chigi questa settimana ed attendono ora la pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale. A fondo pagina rendiamo disponibili, pertanto, in anteprima gli schemi dei due DPCM approvati che confermano quanto già anticipato sulle pagine di questo sito nei giorni scorsi. Le categorie dei beneficiari sono quelle individuate dalla legge di bilancio senza gli ulteriori ampliamenti richiesti dalla parte sindacale negli ultimi giorni. In particolare non c'è l'estensione ai disoccupati a seguito di licenziamento che non hanno i requisiti per la disoccupazione e l'apertura per agevolare l'accesso alle prestazioni ai lavoratori agricoli. I beneficiari sono compresi in quattro categorie: disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento da almeno tre mesi degli ammortizzatori sociali, gli invalidi non inferiore al 74%, i caregivers che assistono il coniuge o parenti entro il primo grado in condizione di disabilità e gli addetti a mansioni gravose o usuranti. Tali soggetti, in definitiva, potranno utilizzare due canali di pensionamento aggiuntivi rispetto a quanto prevede la legge Fornero. Uscire a 63 anni se in possesso di almeno 30 anni di contributi (36 per chi svolge mansioni gravose da almeno sei anni in via continuativa); o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (lavoratori precoci). Senza incorrere in penalità sulla pensione. Ai fini del perfezionamento della contribuzione i due provvedimenti consentono il cumulo della contribuzione mista, cioè quella accreditata presso diverse gestioni pensionistiche obbligatorie (è una apertura importante che era in dubbio sino all'ultimo). L'accertamento delle condizioni di accesso è demandato ad una doppia fase, già anticipata su topgan.it. Da notare che, per quanto riguarda l'APE sociale, il DPCM contrariamente a quanto affermato dall'Inps (e correttamente da un punto di vista giuridico-sostanziale) non prevede la circostanza che il beneficiario debba trovarsi a non più di 3 anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia, una condizione non prevista dalla legge di bilancio che avrebbe finito per penalizzare i nati tra il 1954 ed il 1955. |
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