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Portieri di stabili regolamento

Art. 1 - Costituzione della sezione
Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata "FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA".

Art. 2 - Scopo
In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità economica ai portieri in caso di malattia.

Art. 3 - Iscritti - beneficiari
Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL 30 giugno 1988, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra la Confedilizia e Filcams CGIL - Fisascat CISL - Uiltucs UIL, i quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
        Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.

Art. 4
- Obbligatorietà della contribuzione
L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo malattia della Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.
       L'obbligo della iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo destinatari del citato CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
       L'obbligo di iscrizione e di contribuzione decorre nei confronti di tutti i dipendenti dal momento di entrata in funzione del Fondo.
       Il versamento dei contributi al Fondo malattia è effettuato dai datori di lavoro.

Art. 5 - Contribuzione
Il Fondo malattia si alimenta per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.
 
Art. 6 - Versamento dei contributi

I
contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.

Art. 7 - Definizione di malattia
I dipendenti iscritti al fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla corresponsione della indennità economica relativa: a tale scopo, si intende per malattia la alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa.
     Non rientrano nel concetto di malattia:
     a) le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali già sussiste per legge l'obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore del dipendente;
     b)
i periodi di assenza dal lavoro per parto, aborto, gravidanza e puerperio;
     c) i periodi di effettuazione di cure elio-balneo-termali.


Art. 8 - Prestazioni
Durante il periodo di malattia che impedisca al dipendente la prestazione lavorativa, il Fondo malattia provvede alla corresponsione di una indennità giornaliera, con esclusione della giornata di riposo settimanale.
      La indennità giornaliera la cui corresponsione decorre a partire dal quarto giorno di calendario di malattia compreso in poi, viene fissata nelle misure previste dal CCNL.
      La predetta indennità sarà anticipata al lavoratore dai datori di lavoro ai quali il fondo provvederà a sua volta a rimborsare in via diretta i relativi importi.
Art. 9 - Durata delle prestazioni
L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.
Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, inteso come da CCNL, anche in caso di concorso di malattie.


Art. 10
- Decorrenza delle prestazioni
Nella prima fase di iscrizione al Fondo Malattia Portieri i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate, purché risultino in regola con i contributi previsti dal CCNL all'art. 6 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.
Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione.
Il Fondo non rimborsa le indennità maturate nei primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.


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