Art. 1 - Costituzione della sezione
Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'art. 2 dello
Statuto, una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata
"FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA".
Art. 2 - Scopo
In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il
Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli
iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità
economica ai portieri in caso di malattia.
Art. 3 - Iscritti - beneficiari
Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i
dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono
applicati il CCNL 30 giugno 1988, ed i successivi rinnovi contrattuali,
sottoscritti tra la Confedilizia e Filcams CGIL - Fisascat CISL - Uiltucs UIL, i
quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia da parte
dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
Beneficiari delle prestazioni sono i
medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.
Art. 4 - Obbligatorietà della contribuzione
L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi
rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo
malattia della Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi a
carico dei datori di lavoro.
L'obbligo della iscrizione e della
contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur
essendo destinatari del citato CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di
malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
L'obbligo di iscrizione e di contribuzione
decorre nei confronti di tutti i dipendenti dal momento di entrata in funzione
del Fondo.
Il versamento dei contributi al Fondo
malattia è effettuato dai datori di lavoro.
Art. 5 - Contribuzione
Il Fondo malattia si alimenta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale
vigente pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro
nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di
fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.
Art. 6 - Versamento dei contributi
I
contributi, calcolati con le modalità
indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS
(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata
apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve
essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali
obbligatori.
Art. 7 - Definizione di malattia
I
dipendenti iscritti al fondo, in caso di malattia, hanno diritto
alla corresponsione della indennità
economica relativa: a tale scopo, si intende per malattia la alterazione dello
stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa.
Non rientrano nel concetto di malattia:
a) le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali
già sussiste per legge l'obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore
del dipendente;
b) i periodi di assenza dal lavoro per parto,
aborto, gravidanza e puerperio;
c) i periodi di effettuazione di cure
elio-balneo-termali.
Art. 8 - Prestazioni
Durante il periodo di malattia che impedisca al dipendente la prestazione
lavorativa, il Fondo malattia provvede alla corresponsione di una indennità
giornaliera, con esclusione della giornata di riposo settimanale.
La indennità giornaliera la cui corresponsione
decorre a partire dal quarto giorno di calendario di malattia compreso in poi,
viene fissata nelle misure previste dal CCNL.
La predetta indennità sarà anticipata al
lavoratore dai datori di lavoro ai quali il fondo provvederà a sua volta a
rimborsare in via diretta i relativi importi.
Art. 9 - Durata delle prestazioni
L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per
un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.
Il limite di 180 giorni di corresponsione
dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un
anno civile, inteso come da CCNL, anche in caso di concorso di malattie.
Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni
Nella prima fase di iscrizione al Fondo Malattia Portieri i Proprietari di
Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate,
purché risultino in regola con i contributi previsti dal CCNL all'art. 6 per i
sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.
Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i
Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle
indennità anticipate a condizione che i contributi risultino versati in modo
regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione.
Il Fondo non rimborsa le indennità maturate nei
primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.
|