Condomini Appendice
RIFORMA DEL CONDOMINIO, TESTO APPROVATO AL SENATO (NOVEMBRE 2012)
Art. 1.
1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio). – Sono oggetto di
proprietà comune dei proprietari delle singole
unità immobiliari
dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il
contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2)
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la
portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i
sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti
idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per
il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento
dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei
singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza,
salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono
inseriti i seguenti:
«Art. 1117‐bis. – (Ambito di applicabilità). – Le
disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i
casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità
immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Art. 1117‐ter. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività che
incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle
parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono
diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far
cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera
in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista
dall'articolo 1136, secondo comma».
Art. 3.
1.
L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. –
(Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino
sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale
al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può
rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi
all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni,
neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo
quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino, ove venga oggettivamente
constatato che il proprio immobile non gode della normale
erogazione di
calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi,
nell'arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal
condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non
derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli
altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a
concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria
dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Art.
4.
1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono
soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte con delibera
unanime all'uso comune, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il
valore delle unità immobiliari».
Art. 5.
1. Dopo il
primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«I
condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136,
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore,
hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli
interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il
contenimento del
consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio e per la produzione
di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano
a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o
di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della
cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro
diritto. L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni
dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli
interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio
il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Art. 6.
1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 1122. – (Opere su parti di proprietà o uso individuale). –
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate
all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate
all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle
parti comuni ovvero determinino un significativo pregiudizio alla stabilità,
alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data
preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono
inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati di
ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – Le
installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e
per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite
o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le
singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti
comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni
caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di
reti pubbliche.
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili destinati al
servizio di singole unità del condominio sul
lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di
proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie
modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione
all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione
degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui
all'articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o
imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro
architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui
al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del
lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme
di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la
medesima maggioranza, può altresì subordinare
l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per
i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale
deve essere consentito ove necessario per la
progettazione e per l'esecuzione
delle opere.
Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza sulle parti
comuni). – Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni
dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse
sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma
dell'articolo 1136».
Art. 8.
1. All'articolo 1124 del
codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita
tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per
l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
dal suolo»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e
sostituzione delle scale e degli ascensori».
Art. 9.
1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. – (Nomina,
revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di
quattro, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta
dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o
dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della
nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati
anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche
la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai
numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni
interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente
visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L'amministratore, entro trenta giorni dall'accettazione, provvede altresì
all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
L'amministratore, all'atto
della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di
responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato i cui
oneri sono posti a carico dei condomini.
L'amministratore è tenuto altresì ad
adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea
deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore
all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente
all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una
polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da
lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione
dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o
di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle
generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior
uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità
e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a
quelle dell'amministratore.
L'amministratore è obbligato a far transitare le
somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a
qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può
accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è
tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di
evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
L'incarico di amministratore ha durata di due anni e si intende rinnovato per
eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in
ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore può
essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per
la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può
altresì
essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende
il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui
siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto
dal numero 3) dell'undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono
chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare
il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte
dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in
caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha
titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei
confronti dell'amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi
irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la
revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti
dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonché di deliberazioni
dell'assemblea;
3) la mancata
apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione
secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il
patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di
altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalità eseguite nei registri
immobiliari a tutela dei
diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per
la riscossione delle somme dovute al condominio,
l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7)
l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo
comma del presente articolo;
In caso di revoca da parte dell'autorità
giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo,
deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. L'amministratore
non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell'assemblea
che ne ha deliberato la nomina.
Per quanto non disciplinato dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX
del
titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici
di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o
recuperati da enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle
regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti
pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità
sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica».
Art. 10.
1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. –
(Attribuzioni dell'amministratore). – L'amministratore, oltre a quanto previsto
dall'articolo
1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1)
eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per
l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose
comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i
contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere
gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire
gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe
condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e
dei titolari
di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice
fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità
immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni
variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta
entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni,
richiede con lettera raccomandata le
informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la
tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca
dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali
delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni
dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai
condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca
dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e
della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del
decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono
annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello
dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro
può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la
documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i
condomini sia allo stato tecnico‐amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato
dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10)
redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare
l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile è
inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condominiale è
redatto con criteri di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro
dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili
ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire
l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo
finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione
anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale
può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate,
nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La
deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina
dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla
base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti di
godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti
giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le
scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni
dalla data della relativa registrazione.
L'assemblea può anche nominare,
oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da
almeno tre
condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha
funzioni consultive e di controllo».
Art. 12.
1. Al
primo comma dell'articolo 1131 del codice civile le parole: «dall'articolo
precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1120
e, in ogni caso, in materia di atti di alienazione, concessione in godimento o
disposizione di beni comuni, costituzione di servitù attive e passive nonché
nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche
i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di
rappresentanza si considera non apposto».
Art. 13.
1.
L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1134. – (Gestione di
iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti
comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
2. All'articolo 1135,
primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione
straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo
speciale di importo pari all'ammontare dei lavori».
b) è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«L'assemblea può autorizzare l'amministratore a
partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali
promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di
demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il
recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e
la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».
Art. 14.
1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 1136. – (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). –
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in
prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea
in seconda con‐vocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima
e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. La deliberazione è
valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti
che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni
che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e
passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli
articoli
1117-ter, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, secondo comma,
devono essere sempre
approvate con la maggioranza stabilita dal secondo
comma.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo
1122‐bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del
valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti
gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall'amministratore».
Art. 15.
1. L'articolo 1137 del
codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data
della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione
della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende
l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia
ordinata
dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta
prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine
per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non
espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al
libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo
669‐octies, sesto comma, del codice di procedura civile».
Art.
16.
1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere
approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma
dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo
1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107».
b) è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono porre
limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di
possedere o detenere animali da compagnia».
Art. 17.
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere
indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
Art. 18.
1. L'articolo 63 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:
«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in
base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore,
senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a
comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei
condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati
in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In
caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre
l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi
comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un
condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti
alla data del subentro.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato
solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati
fino al momento in
cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il
trasferimento del diritto».
Art. 19.
1. L’articolo 64
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
è sostituito dal
seguente:
«Art. 64. – Sulla revoca dell'amministratore, nei
casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal
quarto comma
dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con
decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il
ricorrente».
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto
reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o
dalla comunicazione».
Art. 20.
1. All'articolo 66
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, il terzo comma
è sostituito dai seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani, e
deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di
omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione
assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei
dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L'assemblea in
seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima;
inoltre l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi
in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla
Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato.
L'amministratore ha
facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento
dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico
avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale
prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».
Art. 21.
1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal
seguente:
«Art. 67. – Ogni
condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito
di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può
rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone,
queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato
dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Nei
casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono
complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio
rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii
e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può
chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio
condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il
proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso
anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi
entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono
notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in
mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di
rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le
regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun
condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei
rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a
qualunque assemblea. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono
all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari,
salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui
all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli
articoli
985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione
deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario».
Nudo
proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei
contributi dovuti
all'amministrazione condominiale».
Art. 22.
1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal
seguente:
«Art. 68. – Ove non
precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli
articoli 1123,
1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di
ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi
in apposita tabella
allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al
primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello
stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».
Art. 23.
1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal
seguente:
«Art. 69. – I valori
proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale
di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati, anche
nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo
1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che
sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una
parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di
superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per
più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo
condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla
variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi
nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi
dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in
persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo
può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni».
Le
norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione
delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei
criteri legali o convenzionali».
Art. 24.
1.
L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di
condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma
fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta
al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Art. 25.
1. L'articolo 71 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal
seguente:
«Art. 71. – È
istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il
Repertorio dei condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio:
a)
il titolo;
b) il codice fiscale;
c) le unità immobiliari che lo compongono
con i relativi estremi catastali;
d) le delibere condominiali che dispongono
la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori
beni immobili condominiali;
e) le delibere condominiali che hanno per oggetto
la nomina o la revoca degli amministratori;
f) i regolamenti di condominio e
i relativi atti modificativi;
g) i bilanci del condominio;
h) tutti gli
atti o i contratti da cui derivano obbligazioni a carico del condominio di
valore superiore a
10.000 euro;
i) le liti attive e passive; le sentenze e
le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio è parte in causa.
L'amministratore del condominio comunica all'Agenzia del territorio ogni atto o
fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo
compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo e ogni omissione
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro
5.000».
Le modalità attuative del Repertorio sono approvate con provvedimento
dell'Agenzia del territorio entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio
siano gestiti con modalità informatizzate, tali da consentire la ricerca per
denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome
dell'amministratore.
Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni degli amministratori che ne facciano
richiesta, le somme dovute per la registrazione della nomina e della cessazione
dell'amministratore dell'Ufficio nonché, in misura non superiore al rimborso
delle spese, quelle dovute per l'accesso ai dati del repertorio».
Art. 26.
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i
seguenti:
«Art. 71-bis. –
Presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio è istituito un
registro degli
amministratori di condominio.
Possono essere iscritti al
registro coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non
sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che
non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o
inabilitati ovvero dichiarati falliti;
e) il cui nome non risulta annotato
nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di
scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di
formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica, secondo i
criteri definiti dall'Agenzia del territorio;
h) che hanno sottoscritto
un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti
dall'Agenzia del territorio.
Al registro possono essere iscritte anche
società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti
devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli
amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di
amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo
comma comporta la cancellazione
dal registro. L'iscrizione può essere sospesa
per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza
professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del
territorio. Per quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio
per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'iscrizione al registro è disposta anche in
assenza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del secondo comma. Resta salvo
l'obbligo di formazione periodica.
Agli iscritti al registro è riconosciuta
competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di
condominio. L'iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per
l'esercizio di tale attività.
Art. 71-ter. – Su richiesta dell'assemblea, che
delibera con la maggioranze di cui al secondo comma
dell'articolo 1136 del
codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio,
ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi
diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti
mensili di cui all'articolo 1129, settimo comma, dei documenti di cui
all'articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli altri documenti
espressamente previsti dalla delibera assembleare. L'aggiornamento del sito
avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell'assemblea. Le spese
per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei
condomini.
Art. 71-quater – Per controversie in materia di condominio, ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si
intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli
da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
La
domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso
un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella
quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare
l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di
cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di
comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui
al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga
della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata
dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo
1136, secondo comma,
del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di
conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera
assembleare».
Art. 27.
1. Dopo l'articolo 155 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è
inserito il
seguente:
«Art. 155-bis. – L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli
impianti non centralizzati di cui all'articolo
1122-bis, primo comma, del
codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo,
adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136,
commi primo, secondo e terzo, del codice».
Art. 28.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con
le maggioranze previste
dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma
dell'articolo 1120 del codice civile».
Art. 29.
1.
All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole:
«semplice delle quote millesimali
rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite
dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno
un terzo del valore dell'edificio».
2. All'articolo 26, comma 5, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti:
«l'assemblea di condominio delibera con le
maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Art. 30.
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso
codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello
stesso codice».
Art. 31.
1. I contributi per le spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono
prededucibili ai sensi
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le
procedure concorsuali.
Art. 32.
1. All'articolo 23,
primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra
condomini»
sono
inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».