Che cos'è.
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Il regolamento di condominio definisce diritti ed obblighi
dei condomini. Esistono due tipi di regolamento condominiale:
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il regolamento contrattuale od esterno, citato nei
notarili di acquisto e preliminare alla costituzione del condominio
(predisposto dall'unico proprietario dell'edificio, solitamente l'impresa costruttrice).
Tale regolamento, oltre all'esposizione dei diritti e degli obblighi
dei singoli, secondo quanto dettato dal Codice civile, può prevedere
particolari limitazioni ai diritti dei singoli che non potranno essere
contestate o modificate se non con voto unanime dei partecipanti all'assemblea
condominiale (1000/1000 millesimi);
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il regolamento di emanazione assembleare od interno:
deve
essere approvato o modificato conforme a quanto dettato dall'art. 1138
c.c. che così recita: "Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a
dieci deve essere redatto un regolamento, il quale contenga le norme circa
l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e
gli obblighi spettanti a ciascun Condomino, nonché le norme per la tutela
del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione".
Ciascun Condomino può assumere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita al secondo comma dell'art. 1136 (maggioranza degli intervenuti e
almeno 500/1000 millesimi) e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107
c.c.: "ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'Autorità Giudiziaria il regolamento della comunione entro 30 giorni
dalla delibera o, per gli assenti, dall'avvenuta comunicazione della
delibera". Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun Condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli art.
1118 secondo comma, 1119,1120,1129,1131,1132,1136 e 1137 c.c.".
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Impossibilità della rinunzia al diritto sulle cose
(art. 1118 c.c.- 2° comma);
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Indivisibilità delle parti comuni (art. 1119 c.c.);
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Liceità ed illiceità delle innovazioni (art. 1120
c.c.);
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Modalità di nomina e revoca dell'amministratore (art.
1131 c.c.);
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Il dissenso dei condomini rispetto alle liti (art.
1132 c.c.);
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Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni (art. 1136 c.c.);
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Modalità e termini per l'impugnazione delle delibere
(art. 1137 c.c.).
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E' auspicabile che anche nel caso in cui i condomini
siano meno di dieci si rediga un regolamento.
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Nella redazione del regolamento di condominio si possono
altresì prevedere:
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sanzioni per il Condomino che omette di pagare quanto
dovuto e strumenti a disposizione dell'amministratore per indurlo ad
adempiere a tale obbligazione (art. 63 disp. att. c.c.):
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casi, modalità di convocazione dell'assemblea e
regole che disciplinino la partecipazione degli aventi diritto (art.
67 disp. att. c.c.);
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casi in cui si può provvedere alla rettifica della
tabella millesimale (art. 69 disp. att. c.c.).
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L'interpretazione del Regolamento di condominio spetta
esclusivamente all'assemblea dei Condomini (Cass. n. 3936 del
25.11.1975).
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